Questa mattina si è tenuta in provincia una riunione alla
qualE ha partecipato la maggior parte dei comuni
dell'hinterland di Bergamo per valutare le azioni da
promuovere per far fronte al forte inquinamento dell'aria di
questo periodo.
Pur con motivazioni variegate, all'unanimità,i partecipanti hanno deciso di non seguire le indicazioni del Comune di Bergamo che domenica prossima bloccherà il traffico.
PERTNTO, DOMENICA 31 GENNAIO 2010, NEL NOSTRO COMUNE I VEICOLI POTRANNO CIRCOLARE.
Martedì prossimo ci sarà un ulteriore incontro in Provincia per decidere quali provvedimenti prendere per far fronte all'emergenza. Intanto verrà emanata una ordinanza
contenente alcune disposizioni atte a contenere
l'inquinamento.
Di seguito pubblichiamo un estratto della predetta ordinanza.
O R D I N A
1) Di estendere il fermo della circolazione dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli “Euro 0” a benzina o diesel, “Euro 1” diesel e d “Euro 2” diesel e dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, imposto con la Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n° 9958 del 29/07/2009, anche nella giornata di sabato 30 gennaio 2010.
Il fermo della circolazione nella giornata di sabato 30 gennaio 2010 si applicherà con le medesime modalità previste nella citata deliberazione della Giunta regionale della Lombardia.
2) Di limitare la temperatura negli ambienti di vita ai seguenti valori massimi:
• 18° C per gli edifici adibiti ad attività artigianali, industriali ed assimilabili;
• 20° C per tutti gli altri edifici.
3) Sono esclusi dalle limitazioni alla circolazione di cui al precedente punto 1):
• gli autoveicoli, a trazione unicamente elettrica e a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali);
• gli autoveicoli con motore ad accensione comandata (benzina) alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl);
Il divieto di circolazione non si applica altresì:
a) ai veicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale/locale e provinciale;
b) ai veicoli di pronto soccorso;
c) ai mezzi di trasporto pubblico e scuola bus;
d) ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente;
e) ai autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
f) alle autovetture targate CD e CC (Corpi Diplomatici e Corpi Consolari);
g) ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta- rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
h) ai veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
i) ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
j) ai veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
k) ai mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa giornaliera;
l) ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
m) ai veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
n) ai veicoli utilizzati dalle Società sportive o dai singoli iscritti aderenti alle Società stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte dalle medesime Società sportive;
o) ai veicoli storici in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte dell’Ente organizzatore;
p) ai veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling) all’interno unicamente del Territorio Comunale;
q) ai veicoli di donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
r) ai veicoli con targa estera;
s) ai veicoli utilizzati da quanti interessati direttamente ai SS. Sacramenti del Battesimo e del Matrimonio, nonché ai veicoli di coloro che partecipano ad esequie funebri, per il tempo strettamente necessario.
Le limitazioni alla circolazione non si applicano:
- alle strade statali e provinciali ricadenti nei territorio del Comune;
È’ demandato alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente l'eventuale aggiornamento del suddetto elenco, relativamente alle strade ed alle vie percorribili.
Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo n°285/92 (Codice della Strada), curerà l’osservanza delle presenti prescrizioni.
In caso di mancato rispetto del fermo della circolazione di cui al precedente punto 1), si procederà all’irrogazione della sanziona amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00 , ai sensi dell’articolo 27, comma 11 della L.R. n.24/2006.
In caso di mancato rispetto della limitazione della temperatura di cui al precedente punto 2) sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 100,00.
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