Con il nuovo Decreto legge 18 dicembre 2020 sono state introdotte ulteriori limitazioni, valide su tutto il territorio nazionale, per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 che hanno effetto dal 24 dicembre al 6 gennaio.
Ecco una sintesi di tutte le disposizioni:
ZONA GIALLA nei giorni 19, 20, 21, 22, 23 dicembre.
Sempre consentiti gli spostamenti dalle 5.00 alle 2,2.00, in tutta la regione o verso altre regioni in zona gialla.
Aperti negozi, bar e ristoranti dalle 5.00 alle 18.00, centri estetici, etc.
ZONA ROSSA nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio.
Vietati sempre gli spostamenti tra regioni e anche tra comuni, tranne per comprovati motivi di salute, lavoro o necessità.
Chiusi negozi, bar, ristoranti, centri estetici.
Aperti alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie lavanderie, parrucchieri,
ZONA ARANCIONE nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.
Si può circolare solo all'interno del proprio comune, senza necessità di autocertificazione, dalle 5.00 alle 22.00. In tutti gli altri casi gli spostamenti sono consentiti per comprovati motivi di salute, lavoro o necessità.
Chi abita in un comune con popolazione non superiore a 5.000 abitanti può spostarsi per massimo 30 chilometri, tranne che nei capoluoghi di provincia.
ECCEZIONI: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
E’ consentito lo spostamento, dalle 5.00 alle 22.00, verso una sola abitazione privata nella stessa regione una sola volta al giorno di massimo due persone aggiuntive rispetto a quelle che già convivono in quella abitazione, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti.
In allegato il testo integrale del Decreto Legge e alcune slide di sintesi.