Decreto Legge del 18 dicembre 2020

Dagli uffici

Con il nuovo Decreto legge 18 dicembre 2020 sono state introdotte ulteriori limitazioni, valide su tutto il territorio nazionale, per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 che hanno effetto dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Ecco una sintesi di tutte le disposizioni:


ZONA GIALLA nei giorni 19, 20, 21, 22, 23 dicembre.

Sempre consentiti gli spostamenti dalle 5.00 alle 2,2.00, in tutta la regione o verso altre regioni in zona gialla.

Aperti negozi, bar e ristoranti dalle 5.00 alle 18.00, centri estetici, etc. 


ZONA ROSSA nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio.

Vietati sempre gli spostamenti tra regioni e anche tra comuni, tranne per comprovati motivi di salute, lavoro o necessità.

Chiusi negozi, bar, ristoranti, centri estetici.

Aperti alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie lavanderie, parrucchieri, 

ZONA ARANCIONE nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.

Si può circolare solo all'interno del proprio comune, senza necessità di autocertificazione, dalle 5.00 alle 22.00. In tutti gli altri casi gli spostamenti sono consentiti per comprovati motivi di salute, lavoro o necessità.

Chi abita in un comune con popolazione non superiore a 5.000 abitanti può spostarsi per massimo 30 chilometri, tranne che nei capoluoghi di provincia. 

ECCEZIONI: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

E’ consentito lo spostamento, dalle 5.00 alle 22.00, verso una sola abitazione privata nella stessa regione una sola volta al giorno di massimo due persone aggiuntive rispetto a quelle che già convivono in quella abitazione, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti.

 

In allegato il testo integrale del Decreto Legge e alcune slide di sintesi.

Ultimo aggiornamento: 08/01/2021 09:12.16